Organo di garanzia

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

L'Organo di Garanzia , istitutito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/)( (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Satuto degli studenti e studentesse della scuola secondaria.

COMPOSIZIONE

L'organo di garanzia è composto da:

Dirigente Scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente

due rappresentanti dei docenti

due rappresentanti dei genitori

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti di genitori i primi due eletti per la componente geneitori nelle elezioni del Consiglio di istituto.

L'Organo di garanzia dura per un triennio; viene rinnovato in coicidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

Cosa fa

  • decide in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
  • decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in meriot all'applicazione dello satuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 (Impugnazioni)

  1.  Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composta da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
  2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolatica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

COMPOSIZIONE

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STRUTTURA RESPONSABILE

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CONTATTI

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Sede

Scuola Secondaria di I grado di Mozzecane

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